Tra le novità introdotte dal Decreto Rilancio (artt. 119-121 del DL Rilancio 34/2020), vi sono anche quelle relative agli interventi edilizi. In particolare, viene introdotto un’ulteriore agevolazione fiscale, un Superbonus “sismico” o Il Sismabonus 110%, che aumenta al 110% le agevolazioni fiscali. Dal 01 Luglio 2020, infatti, diventa ufficialmente “attivo” il super bonus del 110%
Ma è bene ripercorrere la storia delle agevolazioni fiscali in tema sismico.
Storia del Sismabonus “classico”
Le agevolazioni fiscale riguardanti il miglioramento strutturale, in materia antisismica, sugli edifici fu introdotto dal DPR 917/1986 /(T.U.I.R) dove si introdusse una detrazione del 50% per interventi edilizi in tema.
Dal 2017, la messa in sicurezza degli edifici, viene disciplinata da:
- Legge 232/2016 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e poi riconfermato nella legge di Bilancio del 2018 (Legge 205/2017);
- Decreto Ministeriale numero 58 del 28/02/2017 in seguito modificato dal Decreto ministeriale numero 65 del 07/03/2017;
- Allegato A – Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni;
- Circolari dell’Agenzia delle Entrate su come usufruire delle agevolazioni. Con la circolare 34/E di Aprile 2018 si estendono ai casi di demolizione e ricostruzione e ulteriori specifiche si hanno nella circolare di Luglio 2018 (17/E luglio/2018);
- Legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce lo sconto in fattura (soppresso successivamente dal Sismabonus della legge di Bilancio 2020, ma in vigore per lavori “Ecobonus” superiori ai 200.000 €);
- Agenzia delle Entrate: Sisma Bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici;
- Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 – Gazzetta Ufficiale 30 Dicembre 2019);
- Decreto Ministeriale numero 24 del 09/01/2020.
In cosa consiste il Sismabonus classico
È una detrazione fiscale Irpef o Ires che varia dal 50 all’85% sulle spese sostenute, a privati e società, su lavori di messa in sicurezza di edifici produttivi, industriali e abitazioni a rischi sismico elevato:
- Le zone sismiche dove devono trovarsi gli edifici sono la 1,2 e 3 secondo il DPR n. 3274 20 Marzo 2003. Le detrazione sulle spese è del 50%;
- Le agevolazioni vengono riconosciute dal 01 Gennaio 2017 su edifici già esistenti (quindi solo ristrutturazione) e non su nuovi edifici;
- Le detrazioni per le competenze tecniche, oneri amministrative e lavori variano:
- Edifici condominiali: 75% con passaggio a 1 classe di rischio inferiore; 85% con passaggio a 2 classi di rischio inferiore (o più);
- singola unità immobiliare: 70% con passaggio a 1 classe di rischio inferiore; 80% con passaggio a 2 classi di rischio inferiore (o più);
- demolizione e ricostruzione: 75% con passaggio a 1 classe di rischio inferiore; 85% con passaggio a 2 classi di rischio inferiore (o più).
- L’ammontare complessivo su cui calcolare il bonus è di 96.000 euro per unità immobiliare ad anno, con la ripartizione in 5 quote annuali di pari importo;
- Lo sconto in fattura, a partire dal 01 Gennaio 2020, si per Ecobonus che Sismabonus è valido solo per ristrutturazioni importanti di I livello per parti comuni di edifici condominiali, per importi superiori a 200.000 € si può scegliere di usufruire di uno sconto pari all’agevolazione fiscale (oltre alla ristrutturazione dell’edificio si deve ristrutturare anche l’impianto termico);
- Chi può usufruire del bonus:
- Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- Il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016;
- Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- Enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della Legislazione europea in materia di “in house providing”;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
Ci sono, inoltre, dei premi per la demolizione e la ricostruzione che variano da zona a zona: Il Piano Casa, per esempio in Calabria diventa del 35% invece che 30%, invece non applicabile per alcune zone come la zona rossa Vesuviana. Altro dettaglio, non da poco, è quello di mantenere la sagoma dell’edificio abbattuto nella sua ricostruzione: vincolo che può impedire il miglioramento funzionale.
Sismabonus 110%: il nuovo bonus maggiorato
Nel Decreto Rilancio (artt. 119-121 del DL Rilancio 34/2020), nello specifico il comma 4 dell’art. 119, ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relativi a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 01 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2020, nei seguenti casi:
- adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
- interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomìni) o due classi (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomìni) di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.
In caso l’edificio ricada in zona sismica 4 la agevolazioni non si applicano.
I soggetti beneficiari sono:
- I condomìni;
- Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
- Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché’ dagli enti aventi le stesse finalità’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Come usufruire del bonus:
- utilizzo per sé del credito d’imposta: quindi l’importo dei lavori si trasforma in credito d’imposta maggiorata del 10% divisi in 5 anni;
- trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, se questo non accetta si può girare ad una banca;
Il Sismabonus 110%, come quello “classico” vale anche per le seconde case, e, inoltre il nuovo bonus si estende anche nell’acquisto di case antisismiche nelle zone a rischi sismico 1,2 e 3, cedute dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione, dopo una demolizione o ricostruzione.
Il Bonus al 110% è operativo ma mancano ancora degli step burocratici
Mancano, infatti, ancora:
- Le disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate (circolare);
- Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (il DL è stato pubblicato in Gazzetta il 19 maggio, quindi la conversione deve essere ultimata entro il 18 luglio), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.
Il Decreto Rilancio parla di “Spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 01 Luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021“.
Quindi al 01 Luglio 2020 benificiano del Sismabonus del 110%:
- Le prime e seconde case in condominio su interventi antisismici e riqualificazione energetica;
- Le singole unità immobiliari (case) su interventi antisismici e di riqualificazione energetica da persone fisiche;
- Seconde case unifamiliari su interventi antisismici ma non per quelli di riqualificazione energetica..
Fonte: Ingenio-web
1 commento