Il processo di urbanizzazione, porta alla diminuzione delle superfici filtranti in una determinata area o, in base dal punto di vista, all’aumento delle superfici impermeabili.
Questo fenomeno è in grado di aumentare il deflusso meteorico che si riversa nel recettore che potrebbe non essere più in grado di far defluire correttamente la portata.
Per evitare quanto descritto, da vari enti viene regolamentato il vincolo dell’invarianza idraulica e/o idrologica.
Con il termine di invarianza idraulica si intende il principio per il quale le portate massime di deflusso meteorico, scaricate dalle aree urbane nei recettori, non superino quelli preesistenti; per invarianza idrologica, invece, vengono considerati sia le portate che i volumi di deflusso meteorico.
In linea del tutto generale la verifica d’invarianza idraulica e idrologica, prevede che la nuova portata generata dalla modifica urbanistica sia minore o uguale a quella preesistente, ovvero inferiore ai valori massimi ammessi da norma o accettati dall’ente gestore il corpo idrico ricettore.
REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia, ha attuato il Testo Coordinato del 23 Novembre 2017 n.7: “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio” con entrata in vigore il 28 novembre 2017.
Le aree di criticità idraulica
Il testo suddivide il territorio regionale in 3 tipi di aree:
- aree A, ovvero ad alta criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, elencati nell’allegato C, ricadenti, anche parzialmente, nei bacini idrografici elencati nell’allegato B;
- aree B, ovvero a media criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, elencati nell’allegato C, non rientranti nelle aree A e ricadenti, anche parzialmente, all’interno dei comprensori di bonifica e Irrigazione;
- aree C, ovvero a bassa criticità idraulica: aree che comprendono i territori dei comuni, elencati nell’allegato C, non rientranti nelle aree A e B.
L’allegato C citato contiene tutti i comuni della Lombardia con indicazione della rispettiva area (A, B o C).

Fig. 1 – Cartografia della suddivisione dei comuni in base alla criticità idraulica
Gli scarichi nel ricettore sono limitati mediante l’adozione di interventi atti a contenere l’entità delle portate scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso e comunque entro i seguenti valori massimi ammissibili (ulim):
- Aree A: 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
- Aree B: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
- Aree C: 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento
con:
ulim = portata specifica limite ammissibile allo scarico.
Criteri per la scelta del metodo di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica
La modalità di calcolo da applicare per ogni intervento, viene schematizzata nella Tabella 1 secondo la classe di intervento:

Tab.1 – Criteri metodo di calcolo
Quindi, in base alla superficie interessata, agli ambiti territoriali (area di criticità idraulica A, B o C) e il coefficiente di deflusso medio ponderale, calcolato in base alle superfici interessate e i singoli coefficienti di deflusso, è possibile ricavare il metodo di calcolo del volume di invaso per la laminazione suggerito dalla normativa.
Requisiti minimi articolo 12 (requisiti minimi delle misure di invarianza idraulica e idrologica)
- Per gli interventi aventi superficie interessata dall’intervento minore o uguale a 300 mq(1), ovunque ubicati nel territorio regionale, il requisito minimo richiesto consiste in alternativa:
- nell’adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio. In questo caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all’articolo 8 e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli artt. 6 e 10, ferme restando la compilazione e trasmissione del modulo di cui all’allegato D, come definito all’articolo 6, comma 1, lettera e), e la dichiarazione, con specifico atto, del progettista, attestante l’applicazione della casistica di cui alla presente lettera; la dichiarazione non è dovuta per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), che ricadono nell’ambito di applicazione di cui alla presente lettera(2);
- nell’adozione del requisito minimo indicato al comma 2, per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7.
- Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, indipendentemente dalla criticità dell’ambito territoriale in cui ricadono, e nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o alta e ricadenti nell’ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata descritte nell’allegato G, il requisito minimo da soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati adottando i seguenti valori parametrici del volume minimo dell’invaso, o del complesso degli invasi, di laminazione:
- per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all’articolo 7: 800 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento moltiplicato per il ‘coefficiente P’ di cui alla tabella riportata nell’Allegato C;
- per le aree B a media criticità idraulica di cui all’articolo 7: 500 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento;
- per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all’articolo 7: 400 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.
Metodo delle sole piogge
Nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale media” in ambiti territoriali a criticità alta o media (Aree A o B) si può adottare il metodo delle sole piogge, fermo restando la facoltà del professionista di adottare la procedura di calcolo dettagliata.
Il metodo delle sole piogge è un metodo che consente di calcolare il volume di invaso e si può visionare nel Testo Coordinato del regolamento della Regione Lombardia del 23 novembre 2017, n. 7 nel paragrafo 3.2
Procedura dettagliata
La procedura dettagliata si attua nel caso di “Impermeabilizzazione potenziale alta” in ambiti territoriali a criticità alta o media (Aree A o B) e consiste nel computare in dettaglio la trasformazione afflussi-deflussi del bacino fino alla sezione di ingresso dell’invaso (o nel complesso degli invasi) di laminazione di progetto.
Per maggiori informazioni si rimanda al Testo Coordinato del regolamento della Regione Lombardia del 23 novembre 2017, n. 7 nel paragrafo 3.1
L’applicativo consente di effettuare l’analisi dell’invarianza idraulica con più metodi ed inoltre:
- Applicazione della normativa Emilia Romagna e Lombardia;
- Calcolo di curve di probabilità pluviometriche; – Definizione delle superfici;
- Suggerimento su quale metodo applicare in base alla zona e superficie;
- Analisi con Requisiti minimi, Metodo corrivazione, Metodo diretto italiano, Metodo delle sole piogge, Procedura dettagliata;
- e molto altro…